Associazionismo

Volontariato

L’associazionismo sociale è l’espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini.
L’associazione è infatti una tra le forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le attività all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Le associazioni sono enti senza fini di lucro e insieme ad altre forme associative con cui condividono i principi di promozione sociale e operatività sul territorio, fanno parte del Terzo Settore.

Con la Riforma del Terzo Settore vengono raggruppati gli Enti del Terzo Settore (ETS). Di seguito le tipologie:

  • organizzazioni di volontariato (ODV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
  • enti filantropici;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Con la riforma, gli Enti del Terzo settore saranno obbligati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che farà quindi pulizia dei vari elenchi attualmente esistenti.
Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Il CTS (Codice del Terzo Settore) stabilisce che possono essere ODV soltanto le associazioni, riconosciute e non riconosciute: rimangono dunque escluse da questa categoria le fondazioni, a differenza di quanto succedeva in passato. Oggi grazie alla riforma le ODV possono svolgere attività in diversi settori come quello educativo o culturale e non sono dunque più limitate all’area solidaristica.

Elementi costitutivi di una ODV:

  • numero minimo di soci (almeno 7 persone o 3 ODV);
  • utilizzo obbligatorio nel nome della dicitura ‘organizzazione di volontariato’ o ODV;
  • possibilità di avere e stipendiare lavoratori dipendenti (non è possibile stipendiare i propri soci), purché non siano superiori al 50% dei volontari;
  • obbligo di assicurare i propri volontari contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi;
  • necessità di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto;
  • obbligo di compilare entro 60gg il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Come nel caso delle ODV, anche le APS possono essere soltanto associazioni, riconosciute e non riconosciute.
La principale differenza tra APS e ODV è che le Associazioni di Promozione Sociale non sono obbligati a svolgere attività prevalenti rivolte a terzi, ma possono rivolgerle esclusivamente nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o a terzi.

Elementi costitutivi di una APS:

  • numero minimo di soci (almeno 7 persone o 3 APS);
  • utilizzo obbligatorio nel nome della dicitura ‘associazione di promozione sociale’ o APS;
  • possibilità di avere e stipendiare lavoratori dipendenti (anche tra i propri soci), purché non siano superiori al 50% dei volontari e al 5% dei propri soci;
  • necessità di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto;
  • obbligo di compilare entro 60gg il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate.

La Regione Emilia-Romagna, oltre alle leggi regionali n. 34 del 9 dicembre 2002 e n. 12 del 21 febbraio 2005 e s.m., ha recepito quanto indicato dalla Riforma del Terzo Settore dando delle indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (D. Lgs. n. 117/2017) in attesa dell’istituzione del Registro Unico degli ETS.
Collegati alla sezione dedicata all’approfondimento della legge

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