Questa sezione contiene un approfondimento dedicato alle figure professionali che lavorano nel mondo della scuola, sia pubblica che privata.
La legge n. 62 del 10 marzo 2000 riconosce il Sistema Nazionale di Istruzione costituito da scuole statali, private e da Enti locali.
Scuola pubblica
La Costituzione italiana stabilisce che l’istruzione è un diritto che spetta a tutti e quindi ha istituito le scuole pubbliche che svolgono un servizio aperto a tutti senza discriminazioni. Gli anni obbligatori sono gratuiti.
Gli insegnanti accedono tramite concorso statale e nell’esercitare la professione devono seguire i programmi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione.
Scuola privata
La Costituzione italiana stabilisce che Enti e Privati possano istituire con mezzi propri e senza oneri per lo stato, scuole ed istituiti di educazione. Le scuole private possono decidere i criteri di accesso e selezione degli studenti e la retta da pagare per la loro frequentazione.
- Scuole private paritarie: scuole private riconosciute dello Stato in quanto sono gestite come qualsiasi scuola pubblica, (rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, si impegnano a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico), sono abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale. Le Scuole private che hanno chiesto e ottenuto la ‘parità’, in base alla Legge n. 62/2000, in Italia sono ormai la maggioranza.
- Scuole private non paritarie: scuole iscritte in elenchi regionali. Non possono rilasciare titoli di studio con valore legale.